Jusmontagna è un sito web che nasce con la collaborazione del Tribunale di Aosta, dell’Ordine degli Avvocati di Aosta e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, al fine di creare uno strumento utile per gli operatori del diritto nonché per tutte le professioni legate al mondo della montagna.
Il progetto consiste nella raccolta di materiale giuridico riguardante la responsabilità civile e penale in montagna; con particolare riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e di merito, alla normativa regionale, nazionale ed europea, nonché alla dottrina e alle numerose pubblicazioni riguardanti gli studi ed i convegni organizzati negli anni sul tema della sicurezza in montagna.
Responsabilita’ civile e sport di montagna: una ricognizione dei problemi
Dott. Massimo Scuffi – Già Presidente del Tribunale di Aosta
Sommario: 1.Premessa 2.Gli utenti della montagna 3.Le posizioni di garanzia 4.I gestori degli impianti 5.Il maestro di sci 6.Le scuole 7.Le guide 8.Gli sport equestri
1.Premessa
La montagna invernale ed estiva si presta a fare da scenario ad una vasta gamma di attivita’ turistico-ricreative quali lo sci,lo snowbord, l’alpinismo, l’equitazione ed i c.d sport estremi cui e’ associata una dose elevata di rischio.
Le gestione del rischio in questo settore e’multi direzionale ed implica l’adozione di obblighi precauzionali :
-da parte dei fruitori /consumatori della pratica ludico-sportiva (che possono essere autori oltre che vittime di illeciti per condotte imprudenti altrui );
-da parte dei gestori di impianti e strutture tenuti a garantire condizioni di sicurezza per l’esercizio delle attivita’ sportive ;
-da parte di istruttori ed allenatori che nell’insegnamento delle relative discipline debbono assicurare vigilanza ed adeguata protezione all’allievo.
Doveri di prudenza,sicurezza,controllo e protezione sottendono dunque le posizioni dei protagonisti degli sport invernali(utenti,imprenditori,professionisti) e la loro inosservanza determina il sorgere di responsabilita’ civile(oltre che penale)in via esclusiva od a titolo di concorso.
I settori dei quali intendo occuparmi in questo breve excursus sono essenzialmente quelli dello sci -alpinismo cui vorrei aggiungere anche lo sport equestre(sovente praticato in montagna) perché presentano percentualmente la più ricca casistica giurisprudenziale[1]
Scarsi o nulli sono invece i precedenti in particolari discipline quali il rafting(discesa di corsi d’acqua impetuosi con speciali battelli pneumatici denominati raft con poppa e prua uguali),il canoying o torrentismo (discese fluviali singole con muta e casco di protezione), il free climbing (arrampicata libera), l’aliante (volo a vela su particolare aeromobile senza motore propulsore) ed il parapendio (lancio da alta quota con speciale paracadute manovrabile che sfrutta le correnti d’aria)
Ripartirei ,dunque, la responsabilità su tre categorie:
A. utenti della montagna
B. imprenditori della montagna
C. professionisti della montagna .
Naturalmente nell’ambito di ciascuna di esse la ricostruzione della colpa civilistica non potra’ che transitare da valutazioni di fatto destinate a risentire della diversità delle situazioni e stato dei luoghi.
2.Gli utenti della montagna
I sinistri che investono il fruitore della pratica sportiva –al di la’ di quanto provocato esclusivamente da imperizia od imprudenza senza intervento di fattori esterni-trovano di regola riferimento eziologico nella condotta di terzi ed inquadramento giuridico –a seconda dei casi-nella responsabilita’ contrattuale od in quella extracontrattuale,fermo restando l’eventuale concorso dei due titoli che puo’ sempre far capo a soggetti diversi in relazione al medesimo fatto dannoso come al medesimo soggetto danneggiante.
Il danno da scontro infrasciatorio e’ dovuto a difetto di attività precauzionale di almeno una delle parti entrate in collisione che abbia contravvenuto a regole comportamentali di prudenza e vigilanza quali - ad esempio - quelle riassunte nel “decalogo dello Sciatore” (FIS)di cui al DM 20.12.2005(che riprende ed integra la disciplina della L.363/2003): controllo della velocità, regole di sorpasso, precedenze, sosta, salita, obbligo del casco per minori anni 14 etc.
La responsabilità che discende dall’inosservanza di queste regole ha sempre natura aquiliana (art .2043 cc )e quindi la parte lesa non può avvalersi delle agevolazioni probatorie proprie della responsabilità contrattuale ne’ di quelle transitanti dall’art.2050 cc (perché l’attività’ sciatoria non e’ pericolosa per sua natura ne’ per i mezzi che utilizza)o dall’art.2051 cc (perché il danno non e’ causato dal dinamismo proprio della cosa in custodia bensi’ dal comportamento di chi la manovra).
Sul piano probatorio si e’ fatta strada ,nella pratica dello sci, il criterio vigente in tema di circolazione dei veicoli (art.2054 cc)che presume la colpa paritaria dei soggetti coinvolti nella collisione salva la prova contraria a carico di ciascuno della addebitabilità esclusiva (o maggioritaria)di colpa all’altro.
L’art.19 della L.24.12.2003 n.363 ,che contiene il corpus normativo in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo ,ripetendo la stessa formula civilistica prevede espressamente che nel caso di scontro tra sciatori vada presunta-fino a prova contraria - che ciascuno di essi abbia concorso in egual misura a produrre i danni.
In questi casi la prova liberatoria sovente riposa sulla posizione a valle dello sciatore rispetto al quale lo sciatore (o snowboarder)a monte che si trova in posizione favorita di avvistamento e’ tenuto ad optare per un percorso che eviti qualsivoglia pericolo di collisione , salvo che il primo effettui manovre repentine e/o imprevedibili (anche se qualche decisione di merito ha ravvisato un concorso di colpa quando entrambi gli sciatori per velocità moderata e condizioni della pista siano in grado di prevedere le reciproche traiettorie).
L’affiancamento della responsabilità dello sciatore alla materia della circolazione stradale potrebbe suggerire una previsione di obbligatorietà della copertura assicurativa per danni provocati a terzi così come introdotta dalla L.990/69 (al momento una assicurazione “di massa” e’ prevista facoltativamente acquistando il biglietto con sovraprezzo differenziato per infortuni e/o r.c.).
Ciò gioverebbe alla istituzione di un fondo di garanzia destinato a risarcire i danni alla persona cagionati da sciatori non identificati (perché datisi alla fuga)sul modello di quanto creato per le vittime della strada .
Non va peraltro sottaciuto che i costi potrebbero rivelarsi tali da drasticamente ridurre l’affluenza del pubblico sulle piste da sci .
3.Le posizioni di garanzia
Il concorso di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) e’ tipico delle c.d posizioni di garanzia, cioe’ quelle facenti capo agli imprenditori della montagna quali i gestori dei comprensori sciistici ed i professionisti della montagna che accompagnano e/o insegnano (maestri ,guide alpine , scuole).
Questi soggetti sono in grado di giovarsi di polizze assicurative di responsabilità civile per i danni derivanti ad utenti e terzi .
Il maestro di sci esercita una professione protetta ex lege 81/91 con iscrizione ad apposito albo regionale restando dunque soggetto agli obblighi assicurativi prescritti dal D.L. 138/2011 conv. in L.148/2011 a protezione dei rischi derivanti dall’attività’ professionale in qualsiasi area operativa esplicata.
Lo stesso dicasi per la guida ,professione protetta che prevede l’iscrizione all’albo a sensi della Legge quadro sull’ordinamento professionale 6/1989.
Per i gestori delle aree sciabili attrezzate l’assicurazione e’ gia’ obbligatoria perché possa essere consentita l’apertura al pubblico delle strutture del comprensorio (L.363/2003);altrettanto per gli esercenti degli impianti a fune(Dlgs 210/2003).
4.I gestori degli impianti
I gestori degli impianti di risalita (seggiovia, funivia, sciovia) che consentono il trasferimento degli sciatori da valle a monte dietro pagamento di corrispettivo rispondono per i danni a costoro occorsi in fase di risalita fino all’arrivo a destinazione(fine corsa)in virtù del contratto di trasporto oneroso stipulato (anche se talune pronunzie escludono da tale previsione i casi in cui difetti il totale affidamento della persona al vettore, esigendosi anche una cooperazione dell’utente come nello skilift)) .
In presenza di contratto di trasporto di persone(anche gratuito)opera a pieno titolo la presunzione di responsabilità a carico del vettore ex art.1681 cc salva la prova su di lui incombente del fatto del danneggiato o del terzo(caso fortuito e forza maggiore) e di aver adottato tutte le misure di sicurezza adeguate alla circostanza .
Trattasi di forma di inadempimento contrattuale(per violazione dell’obbligo di far arrivare il trasportato sano e salvo a destinazione)che non impedisce il cumulo con l’azione di responsabilità extracontrattuale(art. 2043 cc)per violazione del principio generale del neminem ledere
Il gestore dell’impianto non assume però su di sè i soli rischi connessi all’attività’ di trasporto di risalita bensì anche quelli inerenti l’attività’ sciistica di discesa.
Più che il profilo extracontrattuale per l’ esercizio di attività pericolosa che caratterizzerebbe la gestione dell’area (art.2050 cc)o della responsabilità per la cosa(pista) in custodia(art.2051 cc),entra qui in gioco il profilo più propriamente negoziale fondato sulla stipula del c.d. contratto(bianco) di ski pass in forza del quale il gestore globalmente offre il mezzo di risalita e l’area di discesa al cui mantenimento in condizioni di sicurezza si obbliga in cambio del corrispettivo ricevuto(prezzo del biglietto).
Salita e discesa sono dunque unificati in unico pacchetto contrattualeatipico ( perché non di solo di trasporto trattasi ma di trasporto funzionale all’attività’ sciistica che deve essere garantita su piste sicure)che soggiace alle regole dell’art.1218 cc con le facilitazioni probatorie ivi previste per il danneggiato.
Ciò trova riscontro positivo nella L.363/2003 che definisce le aree sciabili attrezzate istituendo una responsabilità civile del gestore per la regolarità e sicurezza dell’esercizio delle piste(art.4) fornendo in tal modo supporto alla tesi che vede nell’acquisto dello skipass non un solo ticket di trasferimento da valle a monte ma – in prosecuzione naturale del trasporto - l’offerta di una ampia gamma di servizi attraverso il libero accesso ed utilizzo del comprensorio .
Resta ovviamente salva la responsabilità del gestore a titolo extracontrattuale ex art.2043 cc laddove sia accertata la trasgressione di norme precauzionali.
Numerose pronunzie hanno infatti ravvisato la colpa nell’assenza od inidoneità delle reti di protezione,nella mancanza di segnaletica,nella scarsa manutenzione della pista determinante situazioni di insidia o trabocchetto ,nello scarso innevamento senza informazione all’utente (con ricorso -a seconda delle circostanze- anche al titolo di responsabilita’ ex art.2051 cc)
5.Il maestro di sci
La responsabilità del maestro di sci (al pari dell’istruttore/allenatore)per gli eventi lesivi occorsi agli allievi nel corso delle lezioni ha fondamento contrattuale ed extracontrattuale.
Contrattuale– innanzitutto - perché nell’ambito del rapporto di didattica instaurato con il cliente si configura una prestazione d’opera intellettuale che implica la diligenza del buon professionista nell’espletamento dell’incarico che consiste non solo nell’impartire un insegnamento tecnico-sciistico ma anche(quale contratto sociale) nel vigilare sulla sicurezza ed l’incolumità’ dell’allievo valutando - ad esempio - la sua capacità di apprendimento,il livello tecnico e la conformazione fisica nella scelta delle piste da percorrere e gli esercizi da eseguire.
Pertanto eventuali sinistri occorsi in tali frangenti potranno trovare idonea risposta risarcitoria nell’ambito della responsabilità per inadempimento ex art.1218 cc in relazione all’art.1176 cc con le eventuali esimenti dell’art.2236 cc per le difficoltà tecniche .
Coesiste poi la responsabilitàextracontrattuale per violazione del principio del neminem ledere (all’art.2043 cc) quando si ravvisino gli estremi della colpa per imprudenza,imperizia,negligenza del maestro di sci nella conduzione della lezione (ivi compresa la violazione di regole di codici deontologici quali quelle riportate dal Collegio nazionale dei maestri di sci che sono norme giuridiche obbligatorie –nella misura in cui risultano sanzionate - per gli iscritti nell’ambito dell’ordinamento professionale di appartenenza ovvero gli standards di condotta delineati nel Regolamento della FIS).
La culpa in vigilando presunta in capo ai precettori e mastri d’arte nel tempo in cui gli allievi restano sotto la loro sorveglianza salva la prova liberatoria della impossibilità di prevenire il fatto (art. 2048 II° co. cc) non sembra invece possa operare (almeno secondo una parte della giurisprudenza)per le condotte auto lesive dell’allievo(ma solo per i danni da quegli provocati a terzi)
6.Le scuole
La responsabilitàcontrattuale del maestro trova parallelo nella posizione della scuola che –al pari degli istituti scolastici - accolta l’iscrizione dell’allievo assume verso di lui, in virtù dell’instaurato vincolo negoziale ,obblighi di protezione e vigilanza nel tempo in cui questi fruisce della prestazione, anche al fine di evitare che procuri danno a se stesso.
Anche in questo caso , la pretesa risarcitoria potrà sfruttare l’inversione dell’onere probatorio di cui all’art.1218 cc che impone al danneggiato la sola allegazione delle lesioni quale sintomo dell’inesatto adempimento ma non delle modalità dell’evento che sara’ la scuola tenuta a dimostrare derivante da una sequenza causale non a lei imputabile .
La responsabilitàextracontrattuale discende dalla imputabilità dell’illecito al maestro nell’esercizio delle incombenze cui e’ adibito dalla scuola che rispondera’ delle conseguenze dannose del preposto a sensi dell’art.2049 cc .
Responsabilita’ ,questa, indiretta per c.d. rischio di impresa (di stampo oggettivo), iuris et de jure per culpa in eligendo / vigilando ,salva la dimostrazione in capo al committente dell’assenza del rapporto di preposizione o della mancanza di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e consumazione dell’illecito.
Questa responsabilitàvicaria e’ stata estesa dalla giurisprudenza anche ai casi di mera collaborazione od occasionali e financo alle società di professionisti (in concorso con il socio-istruttore)eccetto l’ipotesi del servizio realizzato in piena autonomia decisionale ed organizzativa del terzo .
Varrà comunque sempre la regola della responsabilità contrattuale per fatto dell’ausiliario di cui si avvalga il debitore della prestazione ex art.1228 cc.
7.Le guide
La normativa sulla responsabilità civile nella materia sciistica si riverbera di pari sulla figura della guida alpina (e sulle scuole di alpinismo- sci/ alpinismo ).
Il rapporto che si instaura tra guida e cliente rientra (come quello di avviamento alla pratica sciistica)nel contratto d’opera intellettuale che associa due o piu’ persone per compiere una ascensione.
La guida-dietro retribuzione- si assume il comando della cordata con i rischi inerenti per cui per le lesioni subite dagli accompagnatori durante l’escursione troveranno ristoro secondo le usuali regole della responsabilità contrattuale (art.1218,1176,2236 cc)con eventuale cumulo della responsabilità aquiliana ex art.2043 cc.nelle specificazioni -a seconda dei casi-indotte dall’art.2048 cc quando l’attività’ della guida rivesta natura didattica ovvero dell’art.2050 cc quando l’insegnamento delle tecniche di alpinismo sia ritenuto costituire esercizio di attività pericolosa.
8.Gli sport equestri
Resta da dire della pratica dell’equitazione che assume una connotazione diversa dalle altre attività sportive dove gli accadimenti dannosi dipendono dal fattore umano ,dalla struttura del mezzo impiegato,dallo stato dei luoghi .
Nell’equitazione rileva – al contrario - l’indole ed il comportamento dell’animale per cui concorrono sempre due condotte:quelle dell’uomo e quella del cavallo.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'attività equestre e’ da considerare pericolosa solo quando è esercitata da principianti o allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell'animale
Quindi dell’infortunio occorso all’allievo durante il cavalcamento sarà tenuto a rispondere in via presuntiva il gestore del maneggio a sensi dell’art.2050 cc ove non dimostri di aver adottato tutte le cautele per evitare il danno,fermo il concorso della responsabilitàex contractu disciplinata dagli artt.1218 e 1176 cc .
Tale attività non può essere-invece- considerata pericolosa quando viene svolta all'interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, con cavalli abituati e addestrati a essere montati da principianti su percorsi da loro conosciuti
La pericolosità del mezzo "cavallo" resta infatti attenuata dalle misure di cautela (uso del casco o del kep ovvero idonea struttura del maneggio), dal cavaliere esperto, del capocolonna e dall'istruttore che a terra impartisce i vari ordini.
Eventuali incidenti subiti dall’allievo transiteranno pertanto dalla presunzione di responsabilità di cui all’art.2052 cc (danno cagionato da animali) salva la prova del caso fortuito .
Per verificare,insomma,se la caduta da cavallo riferibile alla condotta dell’animale nel corso di una cavalcata in regime di maneggio ricada sotto la disciplina giuridica dell’art.2050 cc o dell’art.2052 cc occorrerà valutare le specifiche caratteristiche dell’attività’equestre se idonee a renderla obbiettivamente pericolosa o meno.
Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Fondazione Courmayeur in data 5 aprile 2013
[1] Tutte le sentenze del Tribunale di Aosta (unitamente alla legislazione di settore )sono reperibili sul sito jus montagna (diritti e responsabilità in montagna )realizzato dalla Presidenza del Tribunale di Aosta ,l’Ordine degli Avvocati di Aosta e la Regione Autonoma Valle d’Aosta .